Sede
Corte di Appello - Palazzo di Giustizia "Salvatore Blasco"
Via Falcone e Borsellino - 88100 Catanzaro
Ubicazione
Primo piano, stanza n. 9
Contatti:
- Telefono: 0961/885245
- E-mail: ufficioelettorale.ca.catanzaro@giustizia.it
- Pec : personale.ca.catanzaro@giustiziacert.it
Responsabile
dott.ssa Raffaella FORLONE (direttore)
raffaella.forlone@giustizia.it
Personale addetto:
- Fausto GRIMALDI (conducente automezzi)
fausto.grimaldi@giustizia.it
- dott.ssa Lucia MINNITI (operatore data entry)
lucia.minniti@giustizia.it
L’Ufficio Elettorale si occupa della tenuta e l’aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990. L’Ufficio cura gli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio, in occasione delle varie consultazioni elettorali, per il distretto della Corte d’Appello di Catanzaro e delle attività connesse alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali. Si occupa inoltre della ricezione delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica e dai candidati per le elezioni al Consiglio regionale.
Iscrizione
Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, presentando domanda scritta al Sindaco, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di presidenti di seggio elettorale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Cause di esclusione dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio come previsto dall’ art. 38 del D.P.R. 361/57 e dall’art. 23 del D.P.R. 570/60:
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alla Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Disponibilità alla nomina
E’ possibile manifestare la propria disponibilità alla nomina compatibilmente con i criteri fissati dal Presidente della Corte. Pertanto, i cittadini interessati che sono iscritti all’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio, devono comunicare la propria disponibilità quaranta gioni prima della data fissata per le consultazioni elettoralit tramite posta elettronica all’indirizzo:
personale.ca.catanzaro@giustiziacert.it
Le nomine saranno effettuate in base all'ordine di arrivo delle comunicazioni di disponibilità.
NB: Si prega di allegare all''istanza copia di un idoneo documento di identità.
Pagamento compensi
L’onorario è a carico del comune in cui si è svolto l’incarico. Nessuna competenza in materia è demandata alla Corte di Appello.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24 T.U. n. 570/60).
Pertanto, il presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi, dovrà far pervenire tramite posta elettronica e con estrema urgenza, istanza di rinuncia al seguente indirizzo:
ufficioelettorale.ca.catanzaro@giustizia.it
Ai sensi dell'art. 89 del T.U. n. 570/60, la rinuncia alla nomina dovrà essere esaurientemente motivata e documentata circa i motivi di impedimento (certificato medico, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità, etc.).
NB: Deve essere allegata la copia di idoneo documento di identità e la copia del decreto di nomina.
La rinuncia non comporta la cancellazione dall’albo ma per una successiva nomina è necessario presentare domanda di disponibilità.
Avvertenze
Il presidente di seggio, che non si trovi presente all’atto dell’insediamento del seggio, incorrerà nella cancellazione dall’albo con provvedimento irrevocabile dell’Autorità Giudiziaria quale persona inidonea all’ufficio di presidente di seggio ed incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge.
La cancellazione dall’albo è:
- disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall’art. 1, co. 4, legge 53/90;
- eseguita dal Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro comune, superamento 70° anno di età, etc.;
- richiesta dell’interessato mediante istanza scritta motivata, presentata al comune di residenza.